L’associazione di promozione sociale (Aps) è una categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 35, 36, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 75, 85.4, 86, 89, 91, 99, 101, 104
ABROGAZIONI
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
La normativa sulle Aps è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:
- all’operatività del Runts;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
NORMATIVA TRANSITORIA
Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continua ad applicarsi la normativa previgente relativa all’iscrizione nei registri regionali o provinciali delle Aps.
Entro il termine del 31 marzo 2021, le Aps possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di:
- adeguarli alledisposizioni inderogabili della riforma;
- introdurre clausole che escludono l’applicazione di quelle disposizioni di riforma potenzialmente derogabili mediante una specifica clausola statutaria.
Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terzo settore (3 agosto 2017) devono già uniformarsi alle disposizioni citate.
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano alle Aps in via transitoria a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.